L’elettorato attivo
Per elettorato attivo s’intende l’idoneità e la capacità giuridica ad esprimere attraverso il voto , che deve sempre essere personale e privo di influenze, la preferenza per un candidato piuttosto che un altro nell’elezione a cariche pubbliche, oppure le proprie idee riguardo ad una questione che viene posta a referendum.
Per poter votare (quindi esprimere la propria preferenza) devono sussistere dei requisiti, senza i quali l’individuo non è considerato idoneo, quindi non gli viene riconosciuto il diritto di voto. Questi requisiti sono diversi nei vari ordinamenti ma in quasi tutti fanno riferimento all’età, alla cittadinanza oppure al casellario giudiziale.
In Italia, per esempio, possiedono il diritto al voto tutti i cittadini italiani che godano pienamente dei loro diritti civili e politici e che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Non è però sufficiente aver compiuto 18 anni per scegliere i membri del Senato dove l’età richiesta per votare è di 25 anni.
Non hanno diritto al voto coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza in quanto considerati pericolosi per la sicurezza pubblica, che si trovino in stato di libertà vigilata oppure ancora che hanno il divieto di soggiorno in uno o più Comuni. Il diritto al voto lo si perde inoltre anche in seguito a sopravvenuta incapacità civile.
L’elettorato passivo
Con elettorato passivo invece si fa riferimento alla capacità di un individuo di essere eletto a cariche pubbliche. Questo istituto, regolato dall’articolo 51 Cost, è riconosciuto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso.
Per poter essere eletti devono sussistere dei requisiti, definiti dalle leggi in materia, che variano all’interno di ogni ordinamento.
Ad esempio, negli Stati Uniti per poter ricoprire la carica di Presidente è richiesta oltre alla cittadinanza anche la nascita nel territorio americano, elemento che non è richiesto in altri ordinamenti.
Nel nostro ordinamento invece, sussistono delle situazioni che possono precludere il diritto di essere votati e queste si identificano nei concetti di ineleggibilità e incompatibilità.
Nella situazione di ineleggibilità si trovano questi soggetti che sono sottoposti in seguito ad una sentenza alle misure di prevenzione, come la detenzione cautelare o gli arresti domiciliari. La loro ineleggibilità sussiste per tutta la durata della pena detentiva.
Per incompatibilità invece s’intende la situazione nella quale si trova un soggetto che ricopre una carica che risulta incompatibile con la carica per la quale si è candidato.